Il rifiuto a sottoporsi ad accertamento della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ex art. 186 e 187 c.d.s.

Tali tipi di rifiuto prevedono il richiamo come sanzione principale alla più grave tra le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tale fattispecie di reato è punita, infatti, con l'arresto da sei mesi ad un anno, con l'ammenda da € 1.500 ad € 6.000 e con la confisca (perdita di proprietà) dell'autovettura salvo che questa appartenga a terzi estranei.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria relativa alla patente di guida, a differenza delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza “fascia c)” e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che prevedono la sospensione della patente da uno a due anni raddoppiabili nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato, qui si va da sei mesi a due anni (quindi la sanzione minima è inferiore) e non vi è il raddoppio qualora si guidi l'auto di proprietà di terzi.

Su quest'ultimo punto, nel passato vi sono state varie pronunce (anche della Cassazione) che equiparavano anche quanto al raddoppio del periodo di sospensione della patente, il caso di rifiuto opposto dal non proprietario dell'autoveicolo, all'accertamento positivo della guida in alterazione da ebbrezza o da stupefacenti. Altre sentenze, invece, negavano tale equivalenza stante il tenore letterale delle relative norme che richiamavano solo in parte le sanzioni degli altri due reati.

A fronte di detto contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che hanno deciso nel senso più favorevole per l'imputato ossia con la negazione del raddoppio in quanto:

Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186 d.lg. n. 285 del 1992, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lg. n. 285 del 1992, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato” (Cassazione penale, sez. un. 29 ottobre 2015 n. 46624).

La Sentenza successiva (Cassazione penale, sez. un. 29 ottobre 2015 n. 46625), con motivazioni simili, ha statuito che con riferimento al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti non sia configurabile la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale (articolo 186, comma 2 bis, del codice della strada) con la conseguenza che in caso di rifiuto dopo aver causato un sinistro non si avranno le stesse conseguenze e preclusioni previste per la guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di stupefacenti (revoca della patente, impossibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità). Così, da un lato non è qui prevista la revoca della patente (che prevede l'impossibilità di ottenere un nuovo permesso di guida per 3 anni dall'accertamento del reato), dall'altro si potranno svolgere i lavori di pubblica utilità (per non pagare somme di denaro, non usare la sospensione condizionale della pena, ottenere il dimezzamento del periodo di sospensione della patente, l'estinzione del reato e la restituzione dell'autovettura confiscata). Per quanto detto sinora, parrebbe che convenga rifiutarsi di sottoporsi agli accertamenti, ma è il caso di sottolineare che il rifiuto in determinati casi può aver conseguenze ben peggiori rispetto al comportamento positivo di chi lasci effettuare l'esame in questione (almeno se si verte in materia di ebbrezza alcolica)

Infatti, davanti a soggetto che oppone il rifiuto a sottoporsi ad alcoltest qualora gli Agenti accertatori riscontrino indici sintomatici dell'ebbrezza (occhi lucidi, eloquio sconnesso, difficoltà nella deambulazione ecc.), potranno contestare validamente oltre al rifiuto anche la fattispecie meno grave di cui all'art. 186 lett. A) C.d.s. (guida in stato di ebbrezza da 0,5 g/l a 0,8 g/l). La conseguenza sarà che alle sanzioni per il rifiuto si aggiungeranno quelle per la guida in stato di ebbrezza seppur nell'ipotesi meno grave dell'art. 186 C.d.s.: sanzione amministrativa pari a 500 euro (665 euro nelle ore notturne) e sospensione della patente da 3 mesi a 6 mesi.

Nondimeno, se il soggetto ha un tasso alcolico inferiore ad 1,5 g/l, sottoponendosi all'accertamento rischia la sospensione della patente fino ad un anno ed una pena relativamente contenuta (qualche migliaia di euro o qualche settimana di lavori di pubblica utilità), opponendosi, invece, all'esame può vedersi sospendere la patente fino a due anni e comminare una pena decisamente gravosa (decine di migliaia di euro o qualche mese di lavori di pubblica utilità).

Per valutare la più adeguata strategia difensiva consiglio, quindi, di rivolgervi ad un avvocato penalista che tratti questa materia.

Avv. Marco Furlan

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