Se viene ritirata la patente per essere incorsi nei reati di guida in stato di ebbrezza (sopra la soglia di 0,8 g/l), sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per il rifiuto opposto all'accertamento, la locale Prefettura sospenderà la patente di guida in via cautelare (provvisoria) fintantoché in materia non si pronunci il Giudice penale. E' importante sottolineare che non è possibile impugnare autonomamente il verbale redatto dall'organo accertatore (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) in quanto è necessario attendere la notifica da parte del Prefetto dell'Ordinanza di sospensione della patente. Questa Ordinanza, al contrario di quanto si pensa, non è nulla se non viene notificata in 15 giorni dal ritiro della patente. Infatti, l'art. 218 C.d.s. prevede che il Prefetto ricevuti gli atti da parte dell'organo accertatore, emani entro i successivi 15 giorni l'Ordinanza di sospensione della patente (la norma dice “emana” e non “notifica”) con la conseguenza che essa ben possa esser notificata anche a distanza di mesi. Sul punto però, stante la natura cautelare di detta sospensione, la Cassazione ha statuito che detta notifica debba intervenire in un tempo “ragionevole” .
E' il caso di sottolineare che in dette ipotesi non si possa ottenere il permesso di guida per determinate fasce orarie di cui all'art. 218 C.d.s. in quanto trattasi di reati e la stessa norma lo esclude.
Contro l'Ordinanza Prefettizia è possibile proporre opposizione mediante ricorso al Giudice di Pace al fine di riottenere la patente, e trattandosi di controversia di valore indeterminabile, non ci si può difendere da soli ma servirà l'ausilio di un avvocato.
Il Giudice di Pace, in presenza di fondati motivi e di pericolo nel ritardo può sospendere l'Ordinanza della Prefettura già al momento del deposito del ricorso (e far restituire la patente) fissando poi per la trattazione della causa un'apposita udienza. Molto spesso, in ogni caso, la sospensione concessa dal Giudice di Pace viene comunque subordinata alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica della Commissione medica patenti, con la conseguenza che fintantoché non si viene dichiarati idonei, comunque non si potrà riottenere il permesso di guida. Ciò avviene per ragioni di tutela della pubblica incolumità (si vuole scongiurare che si ponga ulteriormente alla guida un soggetto alcol/tossico dipendente).
Ulteriore considerazione riguarda la opportunità o meno di presentare tale ricorso a fronte del fatto che, comunque, successivamente il Giudice penale oltre alla pena detentiva e/o pecuniaria comminerà la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in via definitiva.
Quindi, avrà un senso proporre ricorso al Giudice di Pace per riavere la patente al più presto, in due casi:
- Se vi è speranza/possibilità di essere poi assolti in sede penale (nel qual caso la sospensione cautelare della patente sarebbe un'ingiusta misura);
- Se si rischia di scontare in via cautelare una sospensione patente superiore rispetto a quella che poi il Giudice penale andrà a determinare in via definitiva. Ciò avviene, ad esempio, per il caso in cui l'indagato voglia effettuare i lavori di pubblica utilità previsti dall'art. 186 nonies C.d.s. e vedersi dimezzare il periodo di sospensione della patente di guida.
Il periodo di sospensione della patente disposto dalla Prefettura in via cautelare, comunque, verrà decurtato dal periodo della pari sanzione disposta in via definitiva dal Tribunale penale.
Per valutare la più adeguata strategia difensiva consiglio, quindi, di rivolgervi ad un avvocato penalista che tratti questa materia.
Avv. Marco Furlan